(Protocollo facoltativo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione  1514
(XV) approvata dall'Assemblea generale  delle  Nazioni  Unite  il  14
dicembre  1960,  riguardante  la  Dichiarazione   sulla   concessione
dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del
presente  Protocollo  non  limitano  in  alcun  modo  il  diritto  di
petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite
e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto  gli
auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.