(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
1. L'annesso 5 della presente  Convenzione  descrive  i  segnali  che
danno le indicazioni utili agli utenti della strada, ad eccezione dei
segnali relativi alla sosta oppure  ne  riporta  degli  esempi;  esso
indica anche talune prescrizioni per il loro impiego. 
2. Le parole che figurano nei segnali  di  indicazione  elencati  nei
punti da i) e v) del capoverso c) del paragrafo  1  dell'articolo  5,
nei Paesi in cui non viene utilizzato l'alfabeto latino, saranno date
in lingua nazionale ed in una traslitterazione  in  caratteri  latini
che  riprodurra'  per  quanto  possibile  la  pronuncia   in   lingua
nazionale. 
3. Nei Paesi in cui viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole  in
caratteri latini possono figurare sia sullo stesso segnale avente  le
parole in lingua nazionale sia sul segnale di ripetizione. 
4. Nessun segnale rechera' iscrizioni in piu' di due lingue.