(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                    Segnali di preavviso di bivio 
   I segnali di preavviso di bivio saranno posti ad una distanza tale
dall'intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno
che di notte, tenuto conto delle  condizioni  della  strada  e  della
circolazione, soprattutto della  velocita'  abituale  dei  veicoli  e
della distanza alla quale e' visibile il segnale; detta distanza puo'
non essere superiore ad una  cinquantina  di  metri  (55  yards)  nei
centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards)  sulle
autostrade e sulle strade a circolazione veloce.  I  segnali  possono
essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale  puo'
indicare la distanza tra il segnale e l'intersezione, l'iscrizione di
questa distanza puo' essere ugualmente riportata in basso al  segnale
stesso.