(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                Segnali di identificazione di strade 
   I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero,
composto di cifre, di lettere o da una combinazione  di  cifre  e  di
lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero  o  da
detto nome inquadrato in un rettangolo o  in  uno  stemma.  Le  Parti
contraenti che hanno  un  sistema  di  classificazione  delle  strade
possono  tuttavia  sostituire  il  rettangolo  con  un   simbolo   di
classificazione.