(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
        Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione 
1. I segnali di indicazione previsti dagli articoli da 15 a 20  della
presente Convenzione sono  posti  dove  le  autorita'  competenti  lo
ritengano utile. Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto
dove le autorita'  competenti  lo  ritengano  indispensabile,  tenuto
conto  delle  prescrizioni  del  paragrafo  1  dell'articolo  6;   in
particolare, i segnali da F,2 a F,7 sono posti soltanto sulle  strade
in cui le possibilita' di riparazione di un veicolo  di  rifornimento
di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare. 
2. I segnali di indicazione  possono  essere  ripetuti.  Un  pannello
integrativo posto sotto il segnale puo' indicare la distanza  tra  il
segnale ed il luogo cosi' segnalato; detta distanza  puo'  egualmente
figurare in basso sul segnale stesso.