Art. 616
           Fondo per l'efficienza dello strumento militare

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo,  in  conto  spese  per  il  funzionamento, con particolare
riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante
interventi  di  sostituzione,  ripristino  e manutenzione ordinaria e
straordinaria   di   mezzi,   materiali,   sistemi,   infrastrutture,
equipaggiamenti  e  scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative  e  dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari, anche in funzione delle missioni internazionali.
2.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e',  altresi', alimentato con i
pagamenti  a  qualunque  titolo effettuati da Stati od organizzazioni
internazionali,     ivi     compresi     i    rimborsi    corrisposti
dall'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,   quale  corrispettivo
direttamente  collegato  alle  prestazioni  rese  dalle  Forze armate
italiane  nell'ambito  delle missioni internazionali. A tale fine non
si  applica  l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3.  Il  Ministro  della  difesa e' autorizzato con propri decreti, da
comunicare  al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le
relative variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 616:
             -  Il  testo  dell'articolo  1, comma 46, della legge 23
          dicembre  2005, n. 266, citata nelle note all'articolo 556,
          e' il seguente:
             «46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo
          delle  riassegnazioni  di  entrate non potra' superare, per
          ciascuna   amministrazione,   l'importo  complessivo  delle
          riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle
          di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica
          alle  riassegnazioni  per le quali l'iscrizione della spesa
          non  ha  impatto  sul  conto  economico  consolidato  delle
          pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a  quelle riguardanti
          l'attuazione   di   interventi   cofinanziati   dall'Unione
          europea».