Art. 617
Fondo  destinato  al  pagamento  dell'accisa  sui prodotti energetici
               impiegati dalle Forze armate nazionali

1.  Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito
un  fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
impiegati  dalle  Forze  armate  nazionali  diverse  dal  Corpo della
Guardia  di  finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, per gli usi consentiti.
2.  Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  tramite  l'Ufficio  centrale  del
bilancio,  nonche'  alle  competenti  Commissioni parlamentari e alla
Corte  dei  conti,  si  provvede  alla  ripartizione  del fondo fra i
pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.