Art. 138. 
 
  La  zona  di  imbocco  dei  cilindri  alimentatori  delle  macchine
indicate al  primo  comma  dell'art.  135,  escluse  le  carde  e  le
pettinatrici, deve  essere  resa  inaccessibile  mediante  griglia  o
custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri uno  di
distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con  rullo  folle  che
eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo  fra
i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza. 
  Se la griglia o custodia non e' fissa, essa deve  essere  provvista
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.