Art. 535. 
                           S a n z i o n i 
 
  1. Ai docenti non di ruolo, a  qualsiasi  titolo  assunti,  possono
essere inflitte, secondo la  gravita'  della  mancanza,  le  seguenti
sanzioni disciplinari: 
   1) l'ammonizione; 
   2) la censura; 
   3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese; 
   4) la sospensione della retribuzione  e  dall'insegnamento  da  un
mese ad un anno; 
   5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni; 
   6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento. 
  2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1  sono  inflitte
dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal
provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4),  5)  e
6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.