Art. 539. 
                         Procedimenti penali 
 
  1. Il docente non di ruolo sottoposto  a  procedimento  penale  per
delitto puo' essere sospeso dal servizio dal  capo  di  istituto.  La
sospensione deve essere disposta  immediatamente  quando  sia  emesso
contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare. 
  2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha  commesso  ovvero
perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata ed
il docente non di  ruolo  riacquista  il  diritto  agli  assegni  non
percepiti, entro i limiti della durata della supplenza. 
  3.  Tuttavia  l'autorita'  scolastica  quando   ritenga   che   dal
procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che  rendano  il
docente  non  di  ruolo  passibile  di  sanzione  disciplinare   puo'
provvedere ai sensi del precedente articolo 535. 
  4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per  remissione
di querela o di non procedibilita' per mancanza  o  irregolarita'  di
querela. 
  5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1  segue  la
sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento,  questa  ha
effetto dalla data in cui e' stata  disposta  la  sospensione.  Dalla
stessa data ha effetto l'esclusione definitiva  dall'insegnamento  di
cui all'articolo 535. 
  6. Il supplente temporaneo sottoposto  a  procedimento  penale  per
delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto. 
  7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente
temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia
cautelare. 
  8. Il docente non di ruolo che  riporti  condanna  definitiva  alla
reclusione, senza  beneficio  della  sospensione  condizionale  dalla
pena, cessa dal servizio  e  il  rapporto  d'impiego  e'  risolto  di
diritto. 
  9. In ogni caso,  e'  fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 535. 
  10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al  comma
8.