(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 580)
Art. 580. (Art. 127 del Testo Unico)
Il documento di viaggio concerne la merce o il carico trasportato e
i veicoli ne devono essere muniti quando devono effettuare
percorrenze superiori ai 250 chilometri con la merce o il carico.
Il documento e' compilato dal vettore o dal suo rappresentante e
deve contenere:
a) le generalita' dei conducenti;
b) l'indicazione del luogo di partenza;
c) la data e l'ora di partenza:
d) l'indicazione del luogo di arrivo;
e) la descrizione sintetica del carico trasportato.
In caso di deviazione di percorso o quando intervengano necessita'
impreviste tali circostanze devono essere annotate nel documento.
Il documento deve essere custodito negli atti del vettore per il
periodo di un anno dalla data di emissione.