(CODICE CIVILE-art. 873)
                              Art. 873. 
 
                    (Distanze nelle costruzioni). 
 
  Le costruzioni su fondi finitimi, se non  sono  unite  o  aderenti,
devono essere  tenute  a  distanza  non  minore  di  tre  metri.  Nei
regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.