(CODICE CIVILE-art. 874)
                              Art. 874. 
 
              (Comunione forzosa del muro sul confine). 
 
  Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo'  chiederne
la comunione per tutta l'altezza o per  parte  di  essa,  purche'  lo
faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per  ottenere  la
comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte  di
muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il  muro  e'
costruito. Deve inoltre eseguire  le  opere  che  occorrono  per  non
danneggiare il vicino.