(CODICE CIVILE-art. 875)
                              Art. 875. 
 
        (Comunione forzosa del muro che non e' sul confine). 
 
  Quando il muro si trova a una distanza dal  confine  minore  di  un
metro e  mezzo  ovvero  a  distanza  minore  della  meta'  di  quella
stabilita  dai  regolamenti  locali,  il  vicino  puo'  chiedere   la
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro  il  muro
stesso, pagando, oltre il valore della meta' del muro, il valore  del
suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo  che  il  proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine. 
 
  Il vicino che intende  domandare  la  comunione  deve  interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al
confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve  manifestare
la propria volonta' entro  un  termine  di  giorni  quindici  e  deve
procedere alla costruzione o alla  demolizione  entro  sei  mesi  dal
giorno in cui ha comunicato la risposta.