(CODICE CIVILE-art. 876)
                              Art. 876. 
 
                   (Innesto nel muro sul confine). 
 
  Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per
innestarvi un capo del proprio muro, non  ha  l'obbligo  di  renderlo
comune a norma  dell'art.  874,  ma  deve  pagare  un'indennita'  per
l'innesto.