(CODICE CIVILE-art. 877)
                              Art. 877. 
 
                     (Costruzioni in aderenza). 
 
  Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul  confine,
puo' costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la
sua fabbrica a quella preesistente. 
 
  Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art.  875;  il
vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.