(CODICE CIVILE-art. 878)
                              Art. 878. 
 
                          (Muro di cinta). 
 
  Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza
superiore ai tre metri  non  e'  considerato  per  il  computo  della
distanza indicata dall'articolo 873. 
 
  Esso, quando e' posto sul confine, puo' essere reso comune anche  a
scopo d'appoggio, purche' non preesista  al  di  la'  un  edificio  a
distanza inferiore ai tre metri.