(CODICE CIVILE-art. 879)
                              Art. 879. 
 
(Edifici non  soggetti  all'obbligo  delle  distanze  o  a  comunione
                              forzosa). 
 
  Alla comunione forzosa non sono soggetti gli  edifici  appartenenti
al demanio pubblico e quelli soggetti allo  stesso  regime,  ne'  gli
edifici che sono riconosciuti di interesse  storico,  archeologico  o
artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non puo' neppure
usare della facolta' concessa dall'art. 877. 
 
  Alle costruzioni che si fanno in confine con le  piazze  e  le  vie
pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono
osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.