(CODICE CIVILE-art. 880)
                              Art. 880. 
 
           (Presunzione di comunione del muro divisorio). 
 
  Il muro che serve di divisione tra edifici si presume  comune  fino
alla sua sommita' e, in caso di altezze ineguali, fino  al  punto  in
cui uno degli edifici comincia ad essere piu' alto. 
 
  Si presume parimenti comune il muro  che  serve  di  divisione  tra
cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.