(CODICE CIVILE-art. 881)
                              Art. 881. 
 
      (Presunzione di proprieta' esclusiva del muro divisorio). 
 
  Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini  od
orti appartenga al proprietario del fondo verso il  quale  esiste  il
piovente e in ragione del piovente medesimo. 
 
  Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o  vani  che
si addentrano oltre la meta' della grossezza del muro, e  gli  uni  e
gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che  questo
spetti al proprietario dalla  cui  parte  gli  sporti  o  i  vani  si
presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. 
 
  Se uno o piu' di essi sono da una parte, e uno o piu'  dalla  parte
opposta, il muro e' reputato comune: in ogni  caso  la  positura  del
piovente prevale su tutti gli altri indizi.