(CODICE CIVILE-art. 884)
                              Art. 884. 
 
     (Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune). 
 
  Il comproprietario di un muro comune puo' fabbricare  appoggiandovi
le sue costruzioni e puo' immettervi travi,  purche'  le  mantenga  a
distanza di cinque centimetri  dalla  superficie  opposta,  salvo  il
diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la  trave  fino
alla meta' del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una  trave
nello stesso luogo, aprirvi un incavo o  appoggiarvi  un  camino.  Il
comproprietario puo' anche attraversare il muro comune con  chiavi  e
catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli e' tenuto  in
ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. 
 
  Non puo' fare incavi nel muro comune, ne' eseguirvi altra opera che
ne comprometta la stabilita' o che in altro modo lo danneggi.