Art. 885.
(Innalzamento del muro comune).
Ogni comproprietario puo' alzare il muro comune, ma sono a suo
carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte
sopraedificata. Anche questa puo' dal vicino essere resa comune a
norma dell'articolo 874.
Se il muro non e' atto a sostenere la sopraedificazione, colui che
l'esegue e' tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il
maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito
sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di
costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro
ricostruito o ingrossato resta di proprieta' comune, e il vicino deve
essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle
opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il
valore della meta' del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte
sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di
questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il
rafforzamento.