(CODICE CIVILE-art. 885)
                              Art. 885. 
 
                   (Innalzamento del muro comune). 
 
  Ogni comproprietario puo' alzare il muro  comune,  ma  sono  a  suo
carico tutte le spese di  costruzione  e  conservazione  della  parte
sopraedificata. Anche questa puo' dal vicino  essere  resa  comune  a
norma dell'articolo 874. 
 
  Se il muro non e' atto a sostenere la sopraedificazione, colui  che
l'esegue e' tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il
maggiore spessore che sia necessario, il muro deve  essere  costruito
sul  suolo  proprio,  salvo  che  esigenze  tecniche   impongano   di
costruirlo  su  quello  del  vicino.  In  entrambi  i  casi  il  muro
ricostruito o ingrossato resta di proprieta' comune, e il vicino deve
essere indennizzato di  ogni  danno  prodotto  dall'esecuzione  delle
opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire  anche  il
valore della meta' del suolo occupato per il maggiore spessore. 
 
  Qualora il  vicino  voglia  acquistare  la  comunione  della  parte
sopraelevata del muro, si tiene conto, nel  calcolare  il  valore  di
questa, anche delle spese occorse  per  la  ricostruzione  o  per  il
rafforzamento.