(CODICE CIVILE-art. 887)
                              Art. 887. 
 
                 (Fondi a dislivello negli abitati). 
 
  Se di due fondi posti negli abitati  uno  e'  superiore  e  l'altro
inferiore, il proprietario del fondo superiore  deve  sopportare  per
intero le  spese  di  costruzione  e  conservazione  del  muro  dalle
fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi  i  proprietari
devono contribuire per tutta la restante altezza. 
 
  Il muro deve essere costruito  per  meta'  sul  terreno  del  fondo
inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore.