(CODICE CIVILE-art. 889)
                              Art. 889. 
 
            (Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi). 
 
  Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di  latrina  o  di  concime
presso il confine, anche se su questo si  trova  un  muro  divisorio,
deve osservare la distanza di almeno due metri tra il  confine  e  il
punto piu' vicino del perimetro interno delle opere predette. 
 
  Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro
diramazioni deve osservarsi  la  distanza  di  almeno  un  metro  dal
confine. 
 
  Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.