(CODICE CIVILE-art. 890)
                              Art. 890. 
 
      (Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi). 
 
  Chi presso il  confine,  anche  se  su  questo  si  trova  un  muro
divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale,  stalle
e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo
nocive, ovvero  impiantare  macchinari,  per  i  quali  puo'  sorgere
pericolo  di  danni,  deve  osservare  le  distanze   stabilite   dai
regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a  preservare  i  fondi
vicini da ogni danno alla solidita', salubrita' e sicurezza.