(CODICE CIVILE-art. 891)
                              Art. 891. 
 
                   (Distanze per canali e fossi). 
 
  Chi vuole  scavare  fossi  o  canali  presso  il  confine,  se  non
dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve  osservare  una
distanza eguale alla profondita' del fosso o canale. La  distanza  si
misura dal confine al ciglio della sponda piu' vicina, la quale  deve
essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di  sostegno.  Se  il
confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza
si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al  lembo  esteriore  della
via.