(CODICE CIVILE-art. 892)
                              Art. 892. 
 
                     (Distanze per gli alberi). 
 
  Chi vuol piantare  alberi  presso  il  confine  deve  osservare  le
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi  locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono,  devono  essere  osservate  le
seguenti distanze dal confine: 
  1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle  distanze,
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto,  semplice  o
diviso in rami, sorge ad  altezza  notevole,  come  sono  i  noci,  i
castagni, le querce, i pini,  i  cipressi,  gli  olmi,  i  pioppi,  i
platani e simili; 
  2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri,
si diffonde in rami; 
  3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive,  le  piante
da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. 
 
  La distanza deve essere pero' di un metro, qualora le  siepi  siano
di ontano, di castagno o di  altre  piante  simili  che  si  recidono
periodicamente vicino al ceppo, e  di  due  metri  per  le  siepi  di
robinie. 
 
  La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea  stessa
al luogo dove fu fatta la semina. 
 
  Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste
un muro divisorio, proprio o comune, purche' le piante  siano  tenute
ad altezza che non ecceda la sommita' del muro.