(CODICE CIVILE-art. 893)
                              Art. 893. 
 
       (Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi). 
 
  Per gli alberi che nascono o si piantano nei  boschi,  sul  confine
con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde  dei  canali,
si osservano, trattandosi di boschi, canali e  strade  di  proprieta'
privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli  uni  e
gli  altri  non  dispongono,  si  osservano  le  distanze  prescritte
dall'articolo precedente.