(CODICE CIVILE-art. 895)
                              Art. 895. 
 
        (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale). 
 
  Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a  distanza  minore
di  quelle  sopra  indicate,  e  l'albero  muore  o  viene  reciso  o
abbattuto, il vicino non  puo'  sostituirlo,  se  non  osservando  la
distanza legale. 
 
  La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di  un
filare situato lungo il confine.