(CODICE CIVILE-art. 898)
                              Art. 898. 
 
                        (Comunione di siepi). 
 
  Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e' mantenuta a  spese
comuni, salvo che  vi  sia  termine  di  confine  o  altra  prova  in
contrario. 
 
  Se uno  solo  dei  fondi  e'  recinto,  si  presume  che  la  siepe
appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello  dalla
cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine
esistenti.