(CODICE CIVILE-art. 899)
                              Art. 899. 
 
                       (Comunione di alberi). 
 
  Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. 
 
  Gli alberi sorgenti sulla linea di  confine  si  presumono  comuni,
salvo titolo o prova in contrario. 
 
  Gli alberi che servono di limite  o  che  si  trovano  nella  siepe
comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o  dopo
che l'autorita' giudiziaria abbia riconosciuto  la  necessita'  o  la
convenienza del taglio.