Art. 715 
 
             Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica 
 
1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare: 
a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della difesa  e
dei Sottosegretari di  Stato  per  la  difesa  quando  esercitano  le
funzioni loro conferite per delega del Ministro; 
b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti  dei
superiori di grado e dei militari pari grado  o  di  grado  inferiore
investiti di funzioni di comando o di carica  direttiva,  nei  limiti
delle attribuzioni loro conferite. 
2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' tenuto a
osservare la via gerarchica. 
3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di  carica
direttiva in caso di morte, assenza o  impedimento  si  applicano  le
disposizioni previste da ciascuna Forza armata  o  Corpo  armato.  In
mancanza  di  particolari  disposizioni,  al  militare  investito  di
comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito,  subentra
di  iniziativa,  fino   alla   nomina   del   successore   da   parte
dell'autorita' competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio
presso lo stesso comando o  reparto  piu'  elevato  in  grado,  e,  a
parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il militare in
servizio permanente  ha  il  dovere  di  esercitare  il  comando  sui
militari  pari  grado  delle  altre  categorie,  prescindendo   dalle
anzianita'. 
4. In ogni atto riferito al  servizio  o  compiuto  in  servizio  che
comporta l'assunzione di responsabilita' con  conseguente  emanazione
di ordini il militare delle categorie in servizio  permanente  ha  il
dovere di esercitare il comando sui militari pari grado  delle  altre
categorie, prescindendo dall'anzianita'.