Art. 716 
 
                             Iniziativa 
 
1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle
facolta'  discrezionali   e   decisionali   a   lui   conferite   con
l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di
conseguire il risultato migliore. 
2. In particolare, il militare assume l'iniziativa: 
a) in assenza di ordini  e  nell'impossibilita'  di  chiederne  o  di
riceverne; 
b) se  non  puo'  eseguire  per  contingente  situazione  gli  ordini
ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che  ne  avevano
determinato l'emanazione. 
3. Quando il militare assume l'iniziativa deve: 
a) agire razionalmente e con senso di responsabilita'  per  assolvere
il compito ricevuto o per conseguire lo scopo  particolare  al  quale
mirava l'ordine originario; 
b) informare, appena possibile, i propri superiori. 
4. Il  militare,  specie  se  investito  di  particolari  funzioni  e
responsabilita', non puo' invocare a  giustificazione  della  propria
inerzia, di fronte a circostanze impreviste,  il  non  aver  ricevuto
ordini o direttive.