Art. 716 Iniziativa 1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. 2. In particolare, il militare assume l'iniziativa: a) in assenza di ordini e nell'impossibilita' di chiederne o di riceverne; b) se non puo' eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione. 3. Quando il militare assume l'iniziativa deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilita' per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena possibile, i propri superiori. 4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.