Art. 718 Formazione militare 1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli. 2. Egli deve: a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive; b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene. 3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.