Art. 718 
 
                         Formazione militare 
 
1. Il militare ha il dovere di conservare  e  migliorare  le  proprie
conoscenze  e  le   capacita'   psicofisiche,   sottoponendosi   agli
accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente
libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia  l'incarico
ricevuto  e  per  far  appropriato  uso  delle  armi  e   dei   mezzi
affidatigli. 
2. Egli deve: 
a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al  servizio  delle
Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive; 
b) porre interesse alle vicende presenti  e  passate  del  corpo  cui
appartiene. 
3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile  misura  al
fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.