Art. 723 
 
Tenuta e sicurezza delle armi,  dei  mezzi,  dei  materiali  e  delle
                       installazioni militari 
 
1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a
lui affidati e  adottare  le  cautele  necessarie  per  impedirne  il
deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli  deve  opporsi  con
decisione a ogni atto che  puo',  anche  indirettamente,  determinare
pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai  materiali  e  alle
installazioni militari. 
2. Nell'ambito  delle  installazioni  militari  il  comandante  o  il
direttore dell'installazione  stessa  puo'  disporre  l'adozione,  da
parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale
in uscita o in  entrata  per  impedire  l'asportazione  di  materiale
dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che  puo'
nuocere al singolo o alla comunita'.