Art. 723 Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari 1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che puo', anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari. 2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa puo' disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che puo' nuocere al singolo o alla comunita'.