Art. 724 
 
                   Osservanza di doveri ulteriori 
 
1. Il militare e' tenuto all'osservanza dei  doveri  individuati  con
istruzioni vincolanti del Capo di stato maggiore  della  difesa,  dei
Capi di stato maggiore di ciascuna  Forza  armata  e  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, inerenti: 
a) i servizi territoriali e di presidio; 
b) la disciplina delle uniformi; 
c) le norme per la vita e il  servizio  interno  delle  installazioni
militari. 
2.  Le  istruzioni  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti  o  reparti
militari secondo modalita' dettate dalle medesime. 
3.  La  violazione  dei  doveri  di  servizio  e  degli  obblighi  di
comportamento  individuati  dalle  istruzioni  costituisce   illecito
disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.