Art. 139. 
 
  Le custodie mobili degli  ingranaggi,  delle  cremagliere  e  degli
altri organi di movimento pericolosi degli  stiratoi,  dei  banchi  a
fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine
tessili simili, nonche' gli sportelli delle aperture di accesso  agli
stessi organi eventualmente  ricavate  nell'involucro  esterno  della
macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco  previsto
nell'art. 72, qualora debbano essere  aperte  o  rimosse  durante  il
lavoro  e  gli  organi  pericolosi  possano  essere  inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.