Art. 228. 
 
  Le locomotive  devono  essere  munite  di  idoneo  apparecchio  per
segnalazione acustica. Di notte o in caso di nebbia si devono  munire
i treni di lampade a luce bianca in testa e a luce rossa in coda, e i
posti di scambio o di manovra debbono essere illuminati.