(Codice della navigazione-art. 952)
                              Art. 952. 
                     (Limite del risarcimento). 
 
  Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di  responsabilita'  non
determinata da dolo o  colpa  grave  sua  o  dei  suoi  dipendenti  e
preposti non puo' essere superiore a lire trecento per chilogramma di
merce  caricata,  o  alla  maggior  cifra  corrispondente  al  valore
effettivo   delle   cose   trasportate,   dichiarato   dal   mittente
anteriormente alla caricazione. 
 
  Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore  effettivo
delle cose trasportate, fino a prova contraria.