Art. 952.
(Limite del risarcimento).
Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non
determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e
preposti non puo' essere superiore a lire trecento per chilogramma di
merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore
effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente
anteriormente alla caricazione.
Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo
delle cose trasportate, fino a prova contraria.