Art. 954.
(Perdita e avarie delle cose trasportate).
La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto
devono essere fatte constare, da chi ha diritto dalla riconsegna, con
riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro
sette giorni dalla riconsegna.
I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con
riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento
in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla
riconsegna.
In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono
riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformita' delle
indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato
decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.