(Codice della navigazione-art. 954)
                              Art. 954. 
             (Perdita e avarie delle cose trasportate). 
 
  La perdita e le avarie  subite  dalle  cose  durante  il  trasporto
devono essere fatte constare, da chi ha diritto dalla riconsegna, con
riserva scritta o con annotazione sul documento del  trasporto  entro
sette giorni dalla riconsegna. 
 
  I danni derivati da  ritardo  devono  essere  fatti  constare,  con
riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni  dal  momento
in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla
riconsegna. 
 
  In mancanza di tali riserve o annotazioni,  le  cose  si  presumono
riconsegnate dal vettore in  tempo  debito  e  in  conformita'  delle
indicazioni enunciate nel documento  di  trasporto,  e  l'interessato
decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.