(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 586)
                Art. 586. (Art. 128 del Testo Unico) 
                           MARCIA NOTTURNA 

 
  Da  mezz'ora  dopo  il   tramonto,   durante   tutto   il   periodo
dell'oscurita'  e  di  giorno  qualora  le  condizioni   atmosferiche
richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti  o  mancanti  dei
dispositivi di segnalazione visiva, prescritti dall'art. 40 del Testo
Unico, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.