(CODICE CIVILE-art. 901)
                              Art. 901. 
 
                               (Luci). 
 
  Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 
    1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza
del vicino e di una grata fissa in metallo le cui  maglie  non  siano
maggiori di tre centimetri quadrati; 
    2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e
mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce
e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri,  se
sono ai piani superiori; 
    3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e
mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale  che
sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e  la
condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.