(CODICE CIVILE-art. 903)
                              Art. 903. 
 
             (Luci nel muro proprio o nel muro comune). 
 
  Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al
fondo altrui. 
 
  Se il muro e' comune, nessuno  dei  proprietari  puo'  aprire  luci
senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il  muro  comune
puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia  voluto
contribuire.