(CODICE CIVILE-art. 904)
                              Art. 904. 
 
                   (Diritto di chiudere le luci). 
 
  La presenza  di  luci  in  un  muro  non  impedisce  al  vicino  di
acquistare la  comunione  del  muro  medesimo  ne'  di  costruire  in
aderenza. 
 
  Chi acquista la comunione del muro non puo' chiudere le luci se  ad
esso non appoggia il suo edificio.