(CODICE CIVILE-art. 905)
                              Art. 905. 
 
       (Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi). 
 
  Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo  chiuso  o  non
chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo
e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non
vi e' la distanza di un metro e mezzo. 
 
  Non  si  possono  parimenti  costruire  balconi  o  altri   sporti,
terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che  permetta
di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e' la distanza  di  un
metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. 
 
  Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e'  una  via
pubblica.