(CODICE CIVILE-art. 906)
                              Art. 906. 
 
      (Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique). 
 
  Non si possono aprire vedute laterali  od  oblique  sul  fondo  del
vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la
quale deve misurarsi dal piu' vicino lato della finestra o  dal  piu'
vicino sporto.