(CODICE CIVILE-art. 907)
                              Art. 907. 
 
             (Distanza delle costruzioni dalle vedute). 
 
  Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il
fondo vicino,  il  proprietario  di  questo  non  puo'  fabbricare  a
distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. 
 
  Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre
metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui  la  veduta
obliqua si esercita. 
 
  Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono  le
dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi  almeno  a  tre
metri sotto la loro soglia.