Art. 726 
 
                   Doveri del comandante di corpo 
 
1. L'ufficiale  preposto,  secondo  le  disposizioni  in  vigore,  al
comando o alla direzione di unita', di ente o servizio  organicamente
costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e  in  quello
logistico,  tecnico  e  amministrativo,  esercita  le   funzioni   di
comandante di corpo. 
2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti  i
superiori, ha doveri particolari. Egli,  nell'ambito  del  corpo,  e'
direttamente  responsabile  della  disciplina,   dell'organizzazione,
dell'impiego, dell'addestramento del personale,  della  conservazione
dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica,  inoltre,  le
funzioni  di  polizia  giudiziaria  militare  secondo   l'ordinamento
vigente nei riguardi dei propri dipendenti. 
3. Apposite disposizioni di ciascuna  Forza  armata  o  Corpo  armato
stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio  delle
funzioni di comandante di corpo e definiscono le  autorita'  militari
cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.