Art. 549. 
              Consiglio di amministrazione provinciale 
 
  1. Presso ogni ufficio scolastico  e'  istituito  un  consiglio  di
amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli  studi,
composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli
di ruolo  della  provincia.  Ad  esso  sono  attribuite  le  funzioni
stabilite in materia di personale A.T.A. dal  presente  testo  unico,
dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da  un
impiegato  con  qualifica  non  inferiore  alla  sesta   dell'ufficio
scolastico provinciale. 
  3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano  in
carica per un triennio e sono nominati con decreto  del  provveditore
agli studi.