(Codice della navigazione-art. 957)
                              Art. 957. 
               (Redazione della lettera di trasporto). 
 
  Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di
trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e,  h,  i,
l, dell'articolo seguente. 
 
  Prese in consegna le merci, il vettore e' tenuto  a  completare  la
lettera di trasporto con  tutte  le  rimanenti  indicazioni  previste
nell'articolo predetto. 
 
  Il mittente e' responsabile verso il vettore dei danni derivanti da
omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma.